T.A.R. Umbria, 18 ottobre 2004, n. 602
Autore: La Redazione - Pubblicato il 30 ottobre 2004
L’annullamento della concessione edilizia non necessita di alcuna motivazione sul pubblico interesse concreto ed attuale alla rimozione dell’atto, allorché il rilascio sia determinato dall’erronea rappresentazione della realtà prospettata (consapevole o meno) da parte del titolare della concessione
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